Tardività della denuncia del sinistro: ciò non basta per negare l’indennizzo
Fondamentale, invece, imputare all’assicurato il ritardo come dolo o colpa

Illogico negare all’assicurato il diritto all’indennizzo solo sulla base della mera tardività della denuncia del sinistro, senza imputargli il ritardo come dolo o colpa. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 16320 del 17 giugno 2025 della Cassazione), i quali aggiungono che, comunque, a fronte dell’inadempimento dell’obbligo di avviso del sinistro, obbligo previsto dal Codice Civile, l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, in caso di dolo, l’intento fraudolento dell’assicurato nell’ottica della perdita del diritto all’indennità e, in caso di colpa, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo.
A fronte di tale quadro, però, la mera tardività della denuncia del sinistro non comporta automaticamente la perdita del diritto all’indennizzo, senza prima l’accertamento dell’elemento soggettivo dell’inadempimento.
A dare il ‘la’ alla vicenda presa in esame dai giudici è l’incidente subito da un atleta durante una gara ciclistica organizzata da una società, che, di conseguenza, si vede recapitata una istanza risarcitoria, essendo ritenuta responsabile per il sinistro verificatosi in piena corsa.
Sul tavolo c’è la questione relativa alla tempestività della comunicazione del sinistro alla compagnia assicurativa.
Per i giudici è illuminate il richiamo al principio secondo cui soltanto il carattere doloso dell’inadempimento all’obbligo di avviso, previsto dal Codice Civile, ha come conseguenza la perdita del diritto all’indennizzo destinato all’assicurato.
Per maggiore chiarezza, comunque, i giudici rammentano che lo scopo dell’avviso è quello di consentire all’assicuratore di accertare prontamente le cause del sinistro, nonché di assumere tutti i provvedimenti di salvataggio, idonei a prevenire o attenuare le conseguenze riconducibili all’evento, sicché, proprio in relazione a tale profilo funzionale, in realtà l’assicuratore non ha interesse tanto per l’avviso del sinistro, quanto per la tempestività dell’avviso, ragion per cui, più che di obbligo di avviso, è da parlare, dunque, di obbligo di avviso tempestivo che conferisce rilievo all’elemento soggettivo dell’inadempimento a tale obbligo, lasciando intendere che, in assenza di colpa, l’omissione è priva di conseguenze.
Tuttavia, le conseguenze dell’inadempimento all’obbligo di avviso variano a seconda della natura dell’elemento soggettivo che sorregge la condotta dell’assicurato, giacché solo in caso di dolo si determina la perdita del diritto all’indennizzo, elemento soggettivo da provarsi, qualsiasi esso sia, da parte dell’assicuratore.
In relazione, poi, ai caratteri che deve presentare il contegno dell’assicurato per potersi ritenere doloso, appare assolutamente prevalente (e preferibile) l’orientamento secondo cui affinché l’assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all’obbligo di dare avviso all’assicuratore, con l’effetto di perdere il diritto all’indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all’assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo.
Ciò posto, affinché l’assicurato possa ritenersi inadempiente all’obbligo di dare avviso del sinistro all’assicuratore, va ribadito il principio secondo cui devesi accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l’assicurato perde il diritto all’indennità, nel secondo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto. In entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nella seconda, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo, con conseguente pregiudizio come assicuratore.