Pavimentazione palesemente dissestata: niente risarcimento per l’anziano vittima di un capitombolo

Nessuna pretesa possibile nei confronti del Comune. Decisiva la scarsa prudenza manifestata dall’anziano

Pavimentazione palesemente dissestata: niente risarcimento per l’anziano vittima di un capitombolo

Nessun risarcimento per l’anziano vittima di un marciapiede con pavimentazione palesemente dissestata. Respinta, difatti, l’istanza di ristoro economico avanzata nei confronti del Comune. Decisivo per i giudici (ordinanza numero 33682 del 22 dicembre 2025 della Cassazione) un dettaglio: la scarsa prudenza manifestata dalla vittima dell’incidente.
Applicato, di conseguenza, al contenzioso originato da un episodio verificatosi in quel di Fiumicino, il principio secondo cui la responsabilità civile per danni da cose in custodia ha natura oggettiva e può essere esclusa dalla dimostrazione della rilevanza causale esclusiva della condotta colposa del danneggiato, se caratterizzata da imprevedibilità e imprevenibilità oggettive rispetto all’evento pregiudizievole. Non necessaria, va chiarito, alcuna indagine in ordine alla prevedibilità dell’evento in senso soggettivo da parte del custode.
Chiari i dettagli della vicenda in esame: un uomo anziano ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Fiumicino per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un infortunio subito mentre transitava sul marciapiede di una via comunale, infortunio causato, a suo dire, dalle condizioni di manutenzione del marciapiede.
Per i magistrati di Cassazione, come già per i giudici di merito, però, la pretesa avanzata dall’uomo nei confronti del Comune è priva di fondamento. Ciò perché la responsabilità civile per danni da cose in custodia ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato, come nella vicenda in esame, o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole. Peraltro, questi ultimi concetti vanno intesi non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l’eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (cosa che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte oggettivamente non prevedibili secondo la normale regolarità causale e, comunque, quanto meno colpose, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
E nella vicenda in esame
si è appurato che l’unica causa effettiva dell’evento dannoso deve ritenersi la condotta colposa della vittima, essendo l’incidente imputabile esclusivamente alla sua condotta imprudente, tale, di per sé, da interrompere il nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.

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