Partita di squash: nessuna responsabilità civile se il fatto dannoso costituisce azione di gioco

Fondamentale, però, che l’azione, anche se fallosa, sia funzionalmente collegata all’attività sportiva e rientri nel rischio accettato dal praticante, e non sia caratterizzata da violenza estranea alle finalità del gioco o da dolo specifico

Partita di squash: nessuna responsabilità civile se il fatto dannoso costituisce azione di gioco

A fronte di una attività sportiva, la responsabilità civile per danni causati durante il gioco è esclusa quando il fatto dannoso costituisce azione di gioco, anche se fallosa, purché funzionalmente collegata all’attività sportiva stessa e rientrante nel rischio accettato dal praticante, salvo che non si configuri una condotta caratterizzata da violenza estranea alle finalità del gioco o da dolo specifico.
Questa la prospettiva adottata dai giudici (ordinanza numero 25789 del 22 settembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da un incidente verificatosi durante una partita di squash.
Tutto avviene in pochi secondi durante un evento agonistico ricompreso in un torneo organizzato in un centro sportivo: un giocatore subisce un colpo in corrispondenza dell’occhio sinistro, lo subisce, ovviamente, da parte del suo avversario, il quale, nel compiere il movimento necessario a colpire la pallina di rovescio, lo raggiunge con la racchetta. Fatale, durante i rapidi scambi del match, l’essersi, il giocatore colpito, portato a una distanza ravvicinata.
Pesanti le conseguenze: il giocatore colpito rimane gravemente ferito, riportando una perdita del visus indicata in 9/10. Logica, quindi, da parte sua, l’azione risarcitoria per ottenere un adeguato ristoro economico per i danni, anche non patrimoniali, subiti.
Per i giudici di merito è priva di fondamento la pretesa avanzata dal giocatore colpito. Inutile, in particolare, l’addebito mosso ad istruttore e società sportiva, ossia il non aver imposto l’uso degli occhiali protettivi e il non aver garantito un arbitraggio efficiente ovvero tale da impedire l’evento, interrompendo il gioco al ravvicinarsi degli antagonisti fino al limite dell’interferenza.
Per i giudici di merito, difatti, si è trattato di un evento di danno rientrante nel rischio accettato svolgendo l’attività agonistica in esame, sicché gli organizzatori avrebbero potuto rispondere dei danni subiti dal giocatore colpito solo se avessero omesso le normali cautele per contenere quel rischio nei limiti dell’attività sportiva stessa.
Entrando nei dettagli, i giudici di merito osservano che la raccomandazione dell’uso degli occhiali protettivi, contenuta nel regolamento sportivo di riferimento, era rivolta direttamente ai giocatori, senza potersi dire che imponesse agli organizzatori del torneo oneri di controllo e inibizione dell’attività, tanto più, come nel caso in esame, riguardo a giocatori con esperienza pluriennale. Difatti, la dinamica dei fatti, così come accertata, rientra pienamente nell’ambito del collegamento funzionale sussistente tra l’azione in tesi fallosa e il gioco, tenendo conto degli spazi ridotti disponibili e dei continui e veloci movimenti dei giocatori.
Questa visione è condivisa anche dai giudici di Cassazione, i quali osservano, innanzitutto, che la raccomandazione in ordine all’uso dei dispositivi protettivi, che non è norma ordinamentale, era rivolta ai giocatori utilizzatori, con conseguente esclusione di ogni non previsto obbligo di vigilanza e controllo, peraltro rimesso, quest’ultimo, con riguardo alla qualità del prodotto, espressamente ed esclusivamente ai giocatori.
Ciò che conta, però, secondo i giudici di Cassazione, è che si è trattato di azione di gioco, fallosa o meno, ma funzionalmente collegata ad esso, nella dinamica di repentini e veloci movimenti implicitamente quanto univocamente ritenuti, quindi, assorbenti rispetto alle ipotesi d’intervento arbitrale per interrompere la partita, certamente possibile, dunque, ma, nel quadro ricostruito, non tale da potersi dire atto ad escludere contatti quali quello che ha occasionato il danno.
Impossibile, quindi, ipotizzare alcuna ulteriore posizione di garanzia correlata a cautele ulteriori rispetto al canone di normalità rapportabile a quella pratica sportiva, una volta accertata la cosiddetta scriminante sportiva, centrata sul collegamento funzionale con l’attività di gioco e in questo senso con il rischio accettato, con valutazione della violenza del gesto gradualmente riferita alla natura necessaria o eventuale del contatto sportivo.

news più recenti

Mostra di più...