Moglie suicida in una struttura sanitaria: risarcimento possibile per il vedovo, nonostante la separazione di fatto

Sufficiente, secondo i giudici, l’allegazione del rapporto di coniugio, salva la valutazione dell’effettività e dell’intensità del legame affettivo tra i coniugi, questione rilevante, però, solo ai fini del quantum del risarcimento

Moglie suicida in una struttura sanitaria: risarcimento possibile per il vedovo, nonostante la separazione di fatto

Moglie suicida in una struttura sanitaria: legittima la richiesta di risarcimento avanzata dal vedovo, anche se, prima del drammatico episodio, la coppia era separata di fatto. Ciò perché l’allegazione del rapporto di coniugio, spiegano i giudici (ordinanza numero 31373 dell’1 dicembre 2025 della Cassazione), è di per sé sufficiente a sostegno della originaria domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto coniugale, salva la valutazione dell’effettività e dell’intensità del legame affettivo tra i coniugi, questione rilevante, però, solo sotto il profilo asseverativo, in particolare, ai fini del quantum del risarcimento.
Scenario della triste vicenda è la Sardegna. Ad aprire il fronte giudiziario è un uomo, il quale agisce in giudizio contro una Azienda Sanitaria Locale per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso della moglie, che si era gettata dal terzo piano di un ospedale in cui era ricoverata.
In primo grado viene riconosciuto al vedovo un risarcimento pari a 213mila euro, risarcimento però negato in Appello.
A portare la questione in Cassazione sono i figli della coppia, essendo, durante il processo, deceduto anche il vedovo.
Nodo gordiano nell’ottica della domanda risarcitoria avanzata dall’uomo per i danni conseguenti alla morte della moglie è il rapporto di coniugio della coppia, che era arrivata ad una separazione di fatto qualche mese prima della morte della donna.
In premessa, vengono richiamati
i principi di diritto applicabili in materia di allegazione e prova del vincolo affettivo tra coniugi che porta al risarcimento della perdita del relativo rapporto, in caso di morte di uno di essi causata da un terzo. Su questo fronte, difatti, l’allegazione del solo rapporto di coniugio è, di regola, sufficiente per fondare il diritto al risarcimento del coniuge, in caso di morte dell’altro coniuge derivante da fatto illecito altrui, e, quantomeno, per suscitare l’onere del danneggiante di allegare e provare che, nonostante la natura del rapporto – di coniugio, appunto – , il legame affettivo tra i coniugi fosse di fatto insussistente o di minore intensità rispetto a quello ordinariamente presumibile.
In generale, l’uccisione di una persona fa presumere da sola una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). In tali casi, pertanto, è onere del danneggiante provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
Allo stesso tempo, il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge anche legalmente separato, attesa – oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale sussistenza di figli – la non definitività di tale status e la possibile ripresa della comunione familiare. In altri termini, il coniuge danneggiato dall’uccisione dell’altro coniuge può, di regola, semplicemente allegare e provare il rapporto di coniugio, senza dover fornire ulteriori più specifiche allegazioni e prove, in quanto tale rapporto fa presumere un legame affettivo (quanto meno un legame di ordinaria intensità), e, in tal caso, sarà il danneggiante a dover eventualmente allegare e dimostrare che il legame affettivo non sussisteva affatto o era di intensità attenuata (onde, rispettivamente, ottenere l’esclusione o la riduzione del risarcimento). Al fine di fornire detta prova, il danneggiante potrà tra l’altro, ovviamente, addurre e dimostrare che vi era separazione legale, o anche di mero fatto, tra i coniugi.
Però, la sola prova della separazione, legale o di fatto, non è di per sé sufficiente per escludere del tutto il risarcimento, in quanto esso spetta comunque al coniuge, almeno di regola, anche in caso di separazione legale, considerata – oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale esistenza di figli – la non definitività di tale status e la possibile ripresa della comunione familiare.
Ne consegue, ulteriormente, sul piano logico, che: il danneggiante, per escludere in toto il suo obbligo risarcitorio, deve dimostrare che la separazione (legale o di fatto, eventualmente insieme ad altre circostanze di fatto) ha, nel caso concreto, sciolto del tutto il legame affettivo tra i coniugi; in mancanza di quest’ultima prova positiva, poiché la separazione (specie, se di mero fatto) può avere le più varie motivazioni e modalità di incidenza sul rapporto tra i coniugi e non determina necessariamente e in ogni caso la dissoluzione del legame affettivo tra loro. Quindi, in caso di separazione, il giudice dovrà sempre valutare, sulla base di tutti gli elementi istruttori disponibili, come essa (che sia legale o che sia di mero fatto) abbia concretamente inciso sull’intensità di detto legame, al fine di plasmare specificamente il quantum risarcitorio, peraltro senza escluderlo del tutto solo perché i coniugi erano in uno stato di separazione di fatto o legale.
Di conseguenza, l’esclusione in toto del risarcimento è attuabile soltanto qualora vi siano elementi – anche solo presuntivi – sufficienti per ritenere che la separazione, per le ragioni e le modalità in cui essa si è concretizzata, abbia soppresso ogni vincolo affettivo tra i coniugi. È, quindi, nel contesto della valutazione della prova dell’insussistenza dell’ordinario legame affettivo tra coniugi (prova, di regola, incombente sul danneggiante) che assume rilievo l’eventuale deduzione e dimostrazione della circostanza che i coniugi stessi erano separati, legalmente o di fatto: ciò fermo restando che la mera separazione, soprattutto se solo di fatto, non può ritenersi, di per sé, sufficiente a dimostrare l’insussistenza, in assoluto, di un legame affettivo, ben potendo tale legame permanere ugualmente, specie in caso di matrimonio di lunga durata, di esistenza di figli e di separazione recente e non irreversibile.
Tirando le somme, e tornando alla vicenda in esame, il risarcimento richiesto dal vedovo non può essere del tutto escluso, in radice, solo perché è stata provata una separazione di fatto tra lui e la moglie prima della morte della donna.

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