Incidente sugli sci: sciatore e gestore della pista entrambi responsabili

Causa determinante dell’incidente che ha visto come vittima un bambino tedesco, non solo l’alta velocità dello sciatore ma anche la mancata avvertenza agli utenti che quella pista era adibita al riscaldamento dei partecipanti ad una competizione

Incidente sugli sci: sciatore e gestore della pista entrambi responsabili

L’ente tedesco per l’assicurazione sociosanitaria obbligatoria agiva in surroga nei diritti di un minore tedesco coinvolto in un incidente di sci sulle piste dalla Val Gardena nei confronti dello sciatore responsabile, all’epoca del fatto anch’esso minorenne.

Il convenuto confermava l’accaduto ma precisava che nel discendere la pista, aveva perso il controllo dei propri sci, che si erano sganciati e avevano colpito il bambino. Chiedeva inoltre di accertare la responsabilità del proprio allenatore e dell'associazione organizzatrice della competizione sciistica cui egli quel giorno stava partecipando.

Il Tribunale accoglieva la domanda nei soli confronti dell’investitore, ma la Corte d’appello riformava la pronuncia avendo riscontrato che il ragazzo, sciatore particolarmente esperto, stava percorrendo ad alta velocità la pista, per andare a recuperare una propria giacca o, comunque, in un momento in cui non stava eseguendo alcun riscaldamento pre-gara, inoltre la pista dove era avvenuto l’incidente in quel momento era aperta al pubblico. La velocità non consona, tenuta in assenza di qualsiasi ragione di allenamento, comportava dunque la responsabilità nella misura del 50%; mentre per il restante 50% venivano ritenuti responsabili l’allenatore e lo Ski Club organizzatore dell’evento quali soggetti onerati degli obblighi di prudenza, prevenzione e protezione.

Avverso tale sentenza, il responsabile ha proposto ricorso in Cassazione. L’impugnazione si rivela però priva di fondamento.

Secondo la Suprema Corte infatti correttamente i giudici di merito hanno riscontrato la corresponsabilità del direttore di pista, nonché maestro dello Sci Club e allenatore, assieme a quella dell’organizzatore, per la mancata chiusura dell’area di gara e per la mancata segnalazione di allerta agli altri utenti. Si tratta infatti di violazioni di regole di prudenza.

Infatti, ragionando secondo le regole del giudizio controfattuale, se l’area di gara fosse stata idoneamente chiusa l’evento di danno non sarebbe accaduto, ma è anche vero che senza la condotta dell’atleta allo stesso modo l’evento non si sarebbe verificato, non essendo, la seconda, una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. In altre parole, entrambe le condotte sono concause dell’evento.

Confermando infine la colpa dello sciatore per l’eccessiva velocità di discesa in assenza di qualsivoglia necessità di riscaldamento e/o di competizione, la Cassazione rigetta il ricorso (Cass. civ., sez. III, ord., 18 aprile 2024, n. 10518).

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