Il lavoratore che rientra in Italia dopo il distacco all’estero deve essere ammesso al regime “impatriati”
Secondo l'articolo 16 del Decreto legislativo n. 147/2015, è richiesto solo che si svolga l'attività lavorativa all'estero e successivamente si trasferisca la propria residenza sul territorio nazionale conformemente alle disposizioni della legge

Nel caso in esame il lavoratore, dopo aver lavorato all'estero per poi tornare in Italia, si è trovato a chiedere un rimborso fiscale al Governo. Il suo datore di lavoro, non applicando le agevolazioni fiscali previste per i cosiddetti "impatriati", ha motivato il rifiuto menzionando una circolare del 2017 e una risoluzione del 2018. L'Ufficio delle Entrate ha contestato il diritto dell'individuo all'agevolazione poiché era un lavoratore distaccato, ma ha indicato che ci potrebbero essere eccezioni alla regola se il ritorno in Italia fosse dovuto a motivi specifici in linea con lo spirito della normativa agevolativa.
Inizialmente, il Tribunale di Milano ha accolto il reclamo del contribuente contro l'Agenzia delle Entrate. La questione riguarda l'interpretazione della legge relativa a un dipendente che ha lavorato temporaneamente all'estero prima di tornare in Italia. Dopo aver esaminato il testo normativo, il Tribunale di II grado ha osservato che la disciplina non esclude esplicitamente i lavoratori distaccati dall'agevolazione fiscale, poiché non vi è alcun requisito espresso di stipulare un nuovo contratto di lavoro in Italia al momento del ritorno.
L'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147/2015, infatti, richiede semplicemente che l'attività lavorativa all'estero seguita dal trasferimento della residenza in Italia avvenga alle condizioni stabilite dalla legge stessa. Di conseguenza, il fatto di svolgere un lavoro distaccato non impedisce automaticamente il diritto alle agevolazioni fiscali per i cd. "impatriati".
Di conseguenza, la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello, confermando che i lavoratori distaccati non devono essere esclusi automaticamente dal regime fiscale agevolato per coloro che tornano a lavorare in patria (Corte di Giustizia tributaria n. 2343 del 10 settembre 2024).