Esercizio illegittimo della funzione: sotto accusa la pubblica amministrazione
Non è sufficiente, però, la mera illegittimità dell'atto pubblico a determinarne di per sé l'ipotizzata illiceità

La responsabilità della pubblica amministrazione per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica è configurabile, Codice Civile alla mano, qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso a un comportamento da essa tenuto, doloso o colposo, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne di per sé l'ipotizzata illiceità. In sostanza, il criterio d'imputazione della responsabilità non è correlato alla sola illegittimità del provvedimento, ma ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 15459 del 10 giugno 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame l’azione risarcitoria avanzata da un contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate a fronte dei danni causatigli, a suo dire, da un avviso di accertamento per recupero tributario adottato dall’amministrazione a carico della società di cui egli era socio accomandante, con successiva iscrizione ipotecaria effettuata per la riscossione sui suoi cespiti.
I magistrati richiamano il principio secondo cui l’assunta illegittimità della condotta della pubblica amministrazione, così come dei suoi concessionari quale l’agente per la riscossione, non ne comporta ex se la responsabilità risarcitoria, essendo necessario verificare la sussistenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa. In altri termini, responsabilità della pubblica amministrazione per l’esercizio illegittimo della funzione pubblica è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l’ordinamento e che sia eziologicamente connesso a un comportamento della stessa doloso o colposo, non essendo affatto sufficiente la mera illegittimità dell’atto a determinarne di per sé l’ipotizzata illiceità: ne consegue che il criterio d’imputazione della responsabilità in parola non è correlato alla sola illegittimità del provvedimento, ma ad una più complessa valutazione, estesa all’accertamento dell’elemento soggettivo e della connotazione dell’azione amministrativa come fonte di danno ingiusto.
Analizzando la specifica vicenda, sono fondate le obiezioni sollevate dalla difesa erariale: in sostanza, a supporto dell’avallo della presunta responsabilità aquiliana dell’Agenzia delle Entrate non è stato posto alcun elemento ulteriore rispetto all’illegittimità delle iscrizioni a ruolo per debiti sociali anche a carico del socio accomandante.