Condannato per violenza sessuale il paziente che finge prurito nella zona genitale per farsi toccare dalla dottoressa
Sono state respinte le obiezioni difensive volte a minimizzare i due episodi verificatisi in un ambulatorio in provincia di Cagliari. Per i giudici, il comportamento ingannevole dell'uomo è inequivocabilmente qualificabile come violenza sessuale

Dopo un incidente spiacevole in un ambulatorio in provincia di Cagliari, un uomo è incappato in gravi accuse dopo una denuncia presentata da una dottoressa. La sentenza emessa lo ha dichiarato colpevole di violenza sessuale e lo ha condannato a dodici mesi di reclusione. Secondo i giudici di merito, la sua condotta è stata chiaramente definita come tentativo di indurre la dottoressa a toccare la sua area genitale, sfruttando falsamente un presunto prurito nelle parti intime.
La difesa, invece, ha cercato di minimizzare le accuse contro l'uomo presentando ricorso in Cassazione. Il legale ha sottolineato che non ci sono state minacce fisiche, né l'intenzione di causare danni, e che la condotta non ha influito sulla volontà della vittima. Inoltre, il medico avrebbe manifestato il suo dissenso durante l'atto, e l'uomo ha rispettato immediatamente la sua decisione di interrompere la visita.
Nonostante le argomentazioni della difesa, i giudici di Cassazione hanno respinto le contestazioni in modo inequivocabile, sottolineando che la condotta dell'uomo soddisfa gli elementi del reato di violenza sessuale come previsto dal Codice Penale. L'uso di falsità per ottenere un contatto sessuale, nonostante il dissenso manifesto della vittima, è stato ritenuto un atto di violenza sessuale.
I magistrati hanno chiarito che la violenza sessuale non si limita solo alle azioni compiute contro la volontà esplicita della vittima, ma include anche violazioni senza consenso sull’integrità personale. Infatti, qualsiasi atto sessuale compiuto ingannando la vittima e violando la sua libertà sessuale è considerato un reato.
Pertanto, la condotta dell'uomo, che ha indotto la dottoressa a compiere atti sessuali attraverso falsità e manipolazione, è stata considerata violenza sessuale (Cas. n. 42970 del 26 novembre 2024).