Processo esecutivo: stop all’azione del Fisco se il credito è inferiore a 120.000 euro
Il divieto legato alla cifra del credito è applicabile anche quando l’Agenzia delle Entrate interviene in una esecuzione già pendente a carico del debitore

Non è sufficiente, però, la mera illegittimità dell'atto pubblico a determinarne di per sé l'ipotizzata illiceità
In sostanza, la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore per causa a quest’ultimo non imputabile, tale da vanificare o rendere irrealizzabile la finalità di vacanza, costituisce autonoma causa di estinzione dell'obbligazione per il venir meno dell'interesse creditorio e della causa concreta del contratto