Gli acquirenti di un cane con malformazioni hanno diritto al risarcimento del danno da parte del venditore
I giudici hanno accolto la richiesta dei padroni di ottenere una riduzione del prezzo.

L'acquisto di un cucciolo di cane si trasforma in un contenzioso legale quando i nuovi proprietari scoprono che l'animale ha diversi difetti fisici, tra cui l'assenza della coda, un testicolo mancante e malformazioni genetiche gravi, comportando spese significative per i proprietari. I proprietari chiedono una riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni al venditore, titolare di un allevamento di cani. In seguito alla richiesta, i giudici di merito approvano la richiesta dei proprietari. In appello, i giudici chiariscono che l'assenza della coda e di un testicolo sono difetti evidenti, che condannano il venditore a una riduzione del prezzo e al risarcimento dei danni ai compratori.
Il venditore, con il ricorso in Cassazione, tenta di proporre un'altra interpretazione della situazione. Il suo legale contesta l'analisi dei giudici d'appello, sostenendo che la vendita di animali ha caratteristiche diverse rispetto a quella di beni mobili. Il venditore afferma che i difetti congeniti, come le malformazioni genetiche, sono occulti e non riconoscibili senza indagini specifiche, che non sono consuete per animali domestici. Il venditore sostiene che, in caso di difetti, la risoluzione del contratto è il rimedio appropriato, non la riduzione del prezzo.
Secondo la Cassazione, la difesa del venditore che cerca di escludere la propria responsabilità non è sostenibile. Il Codice Civile definisce gli animali come beni mobili soggetti a compravendita; quindi, la disciplina della vendita di beni mobili è applicabile anche agli animali. Il venditore è tenuto a garantire i compratori dai difetti, a meno che questi siano visibili o facilmente identificabili. La Cassazione riconosce che la garanzia non si applica alla mancanza della coda o di un testicolo, trattandosi di difetti visibili al momento dell'acquisto; tuttavia, le malformazioni genetiche non rientrano in questa categoria e il venditore è quindi responsabile per i difetti sopravvenuti dopo la vendita.
La responsabilità del venditore viene quindi confermata, essendo tenuto ad esercitare una particolare diligenza come professionista, garantendo la salute dell'animale. Pertanto, gli acquirenti hanno diritto a chiedere una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto e un risarcimento danni (Cas. n. 31288 del 6 dicembre 2024).