Fondo patrimoniale: valido solo a favore della famiglia «nucleare»
La costituzione di un fondo patrimoniale nel quale far confluire beni vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia è relativa solo alla famiglia nucleare. Lo ha stabilito la Cassazione ricordando le principali caratteristiche e la finalità di questo istituto

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio che la costituzione di un fondo patrimoniale, nel quale si possono vincolare beni per soddisfare i bisogni della famiglia, è riservata esclusivamente alla cosiddetta famiglia nucleare.
Nel caso di specie, i Giudici hanno valutato la validità di un atto con cui un'ex convivente aveva conferito il 50% di un immobile in comproprietà con l'ex compagno a un fondo patrimoniale costituito dai genitori di lei insieme ad altri beni di loro proprietà.
La Corte d'Appello aveva dichiarato nullo l'atto per mancanza di causa poiché non menzionava la figlia della coppia, suggerendo che la creazione del fondo servisse solo per proteggere gli interessi dei genitori dell'ex compagna.
La Cassazione ha, dunque, esaminato la normativa sull'istituto del fondo patrimoniale, sottolineando che dovrebbe essere costituito per soddisfare solo i bisogni della famiglia nucleare formata da genitori e figli minori o maggiorenni a carico.
Peraltro - hanno chiarito i Giudici - non può essere costituito un fondo patrimoniale in relazione ai bisogni di distinte famiglie nucleari: nel caso in esame, l'unico nucleo familiare risultante dall'atto era quello rappresentato dai genitori dell'ex convivente e dalla stessa.
Il conferimento della quota di comproprietà di quest'ultima sulla casa coniugale, in comunione con l'ex, risultava quindi privo di causa.
La Suprema Corte ha, invece, accolto il motivo riguardante il vizio di ultrapetizione, poiché è stato ritenuto nullo per mancanza di causa l'intero atto costitutivo del fondo, compresi i beni immobili conferiti nel fondo patrimoniale dai genitori della donna, sebbene la domanda dell'ex fosse limitata alla nullità dell'atto solo per la quota di comproprietà del bene immobile conferito dalla sua vecchia compagna.