Ebbrezza alla guida: condanna possibile anche per chi conduce un monopattino elettrico

Decisivo il riferimento alla equiparazione ex lege dei monopattini ai velocipedi e al principio secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta

Ebbrezza alla guida: condanna possibile anche per chi conduce un monopattino elettrico

Brillo alla guida di un monopattino elettrico: legittima la condanna per guida in stato di ebbrezza. Questa la decisione dei giudici (sentenza numero 37391 del 17 novembre 2025 della Cassazione), i quali hanno accertato in via definitiva la responsabilità penale di un uomo finito sotto processo per avere guidato un monopattino elettrico dopo avere assunto bevande alcoliche, causando anche un incidente stradale. Decisiva l’equiparazione dei monopattini elettrici ai velocipedi.
Scenario dell’episodio che dà il ‘la’ alla vicenda giudiziaria è la provincia di Vicenza. In quel contesto territoriale, difatti, gli uomini delle forze dell’ordine fermano un monopattino elettrico che, viaggiando con un andamento anomalo e quindi sospetto, ha causato un incidente stradale. Il successivo accertamento consente di appurare che l’uomo alla guida del monopattino è brillo. Inevitabile, nei suoi confronti, l’accusa di guida in stato di ebbrezza.
Per i giudici di merito il quadro probatorio è chiarissimo e porta alla condanna dell’uomo sotto processo, in quanto colpevole di avere condotto un veicolo sotto l’influenza dell’alcool, essendo così catalogabile l’azione da lui compiuta e consistita nell’avere guidato un monopattino elettrico in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’assunzione di bevande alcoliche, e di avere provocato un incidente stradale.
Col ricorso in Cassazione l’avvocato difensore contesta duramente la decisione presa dai giudici d’Appello, in quanto, a suo dire, non sussistono i presupposti per ritenere integrato il reato, previsto dal Codice Stradale, di guida in stato di ebbrezza, non potendo ritenersi che il monopattino rientri nella categoria dei veicoli.
Inutile, sempre secondo il legale, il richiamo alla ‘legge di Bilancio 2020’, in quanto tale legge riguarda il bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020 e, pertanto, non può trovare applicazione in ambito penale e non può essere utilizzata per ampliare, nemmeno in un’ottica interpretativa, il novero dei veicoli per cui è previsto il reato di guida in stato di ebbrezza.
Peraltro, l’estensione dell’applicazione della norma del ‘Codice Stradale’, concernente la guida in stato di ebbrezza, alla categoria dei monopattini – specie quello utilizzato dall’uomo sotto processo e destinato ad un impiego ludico – comporterebbe una evidente violazione delle preleggi, che vietano l’applicazione analogica delle norme penali, chiosa il legale.
Alle obiezioni difensive, però, i magistrati di Cassazione ribattono in modo secco, condividendo in pieno la valutazione compiuta dai giudici d’Appello: i monopattini sono equiparati ai velocipedi e la loro circolazione è regolata dalle norme del ‘Codice della strada’, che disciplina la circolazione di veicoli e pedoni sulle strade.
In sostanza, nella nozione di veicolo, sempre alla luce del ‘Codice Stradale’, rientrano tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade e sono guidate dall’uomo, e sono considerati veicoli i velocipedi, a cui la legge ha espressamente equiparato i monopattini in base alla previsione della ‘legge di Bilancio 2020’. Pertanto, si estendono ai conducenti dei monopattini le disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza, sanciscono i giudici di Cassazione. E, quindi, l’assunto difensivo in ordine alla inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di un veicolo elettrico, del tipo ‘monopattino’, è destituita di fondamento.
Decisivo il riferimento alla equiparazione ex lege dei monopattini ai velocipedi e al principio secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.
Tirando le somme, per i magistrati di Cassazione è sacrosanta la condanna dell’uomo beccato brillo alla guida di un monopattino elettrico, e ciò alla luce del principio secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, in ragione della espressa equiparazione dei monopattini ai velocipedi, introdotta dalla ‘legge di Bilancio 2020’, cui consegue l’applicazione delle norme del ‘Codice della strada’ riguardanti i veicoli.
Su quest’ultimo fronte, infine, i magistrati chiariscono che con la norma che ha equiparato i monopattini ai velocipedi non è stata introdotta una nuova fattispecie penale – come sostenuto dalla difesa – ma, per volontà legislativa, è stata prevista la formale equiparazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi e, dunque, l’estensione ai monopattini elettrici della disciplina riguardante i velocipedi contenuta nel ‘Codice della strada’.

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