Contratto risolto con efficacia retroattiva: acquirente tenuto non solo alla restituzione del bene ma anche alla corresponsione dei frutti ottenuti
Per i giudici ci si trova di fronte ad una obbligazione derivante dall’efficacia retroattiva della risoluzione e volta a reintegrare la situazione patrimoniale delle parti nello stato precedente la stipula, secondo i principi della ripetizione dell’indebito
L’efficacia retroattiva della risoluzione, causa inadempimento, di un contratto preliminare di compravendita immobiliare comporta che il promissario acquirente, ottenuta anticipatamente la consegna del bene, è tenuto non solo a restituirlo al promittente venditore, ma altresì a corrispondergli i frutti, sotto forma di indennità di occupazione, per l’anticipato godimento del bene stesso. Tale restituzione non ha funzione risarcitoria, ma si configura come obbligazione derivante dall’efficacia retroattiva della risoluzione ed è volta a reintegrare la situazione patrimoniale delle parti nello stato precedente la stipula, secondo i principi della ripetizione dell’indebito.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 23814 del 25 agosto 2025 della Cassazione) a chiusura di un contenzioso relativo alla compravendita di un appartamento e di un magazzino.
In Appello il giudice ha dichiarato la risoluzione dei due contratti, a causa dell’inadempimento del venditore, ha e condannato l’acquirente al pagamento dell’indennità di occupazione.
Inutile l’obiezione proposta dal promissario acquirente, obiezione mirata a sostenere la tesi di un errore in Appello, errore consistito, a suo dire, nell’averlo condannato, pur non essendo inadempiente, al pagamento di somme a titolo di indennità di occupazione, senza accertare i presupposti della responsabilità contrattuale e in difetto di prova concreta del danno.
A sostegno di questa tesi, poi, il promissario acquirente richiama il principio secondo cui il risarcimento del danno presuppone l’imputabilità dell’inadempimento e la prova specifica del pregiudizio.
Per il promissario acquirente, quindi, in difetto di accertamento di una sua responsabilità contrattuale, non può essergli imposto il pagamento dell’indennità di occupazione.
I magistrati di Cassazione ribattono richiamando il principio secondo cui l’efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto (in questo caso: preliminare di compravendita immobiliare) comporta che ciascuna parte è tenuta a restituire le prestazioni ricevute, private ormai di causa, secondo i principi della ripetizione dell’indebito. Ciò implica, in relazione al caso specifico, che il promissario acquirente – ottenuta anticipatamente la consegna del bene promesso in vendita – è tenuto non solo a restituirlo al promittente venditore, ma altresì a corrispondergli i frutti per l’anticipato godimento dello stesso – sotto forma di indennità, in questa vicenda –. In parole diverse, la restituzione del valore di godimento dell’immobile, o dei suoi frutti, non ha funzione risarcitoria, ma si configura come un’obbligazione derivante semplicemente dall’efficacia retroattiva della risoluzione del contratto ed è volta quindi a reintegrare la situazione patrimoniale delle parti nello stato precedente la stipula.