Comune a bocca asciutta per il terreno di proprietà di un’amministrazione dello Stato

Nessuna imposta per il terreno che, pur essendo catastalmente e urbanisticamente area fabbricabile, è utilizzato in via esclusiva per finalità istituzionali

Comune a bocca asciutta, in materia di IMU, se il terreno oggetto di accertamento è di proprietà e di utilizzo di un’amministrazione dello Stato. Questo il paletto fissato dai giudici (sentenza del 9 ottobre 2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto tra il Ministero della Difesa e il Comune di Roma. Ragionando in un’ottica più ampia rispetto alla specifica vicenda, i giudici hanno chiarito che è da ritenere infondata la pretesa del Comune di assoggettare a tassazione IMU un terreno, ancorché catastalmente e urbanisticamente costituente area fabbricabile, ove di proprietà di un’amministrazione dello Stato – nella fattispecie, il Ministero della Difesa – e, tra l’altro, utilizzato per l’addestramento di reparti militari allocati in una Scuola di Fanteria. In ballo, per essere precisi l’impugnazione dell’atto di accertamento riferito a IMU per l’anno 2016 emesso dal Comune di Roma relativamente ad un compendio immobiliare identificabile in un terreno adiacente la Scuola di Fanteria di Cesano del Ministero della Difesa. Decisivo per i giudici è un dettaglio: l’amministrazione dello Stato ha fornito prova oggettiva, con relazione ad hoc, circa l’utilizzo del terreno come poligono militare. Detto ciò, si comprende agevolmente, secondo i giudici, come un bene destinato a tale finalità corrisponde tipicamente alla destinazione alle finalità istituzionali tipiche e peculiari dell’ente (Ministero della Difesa) che se ne avvale, né emerge il benché minimo motivo di dubbio o incertezza circa tale destinazione in via esclusiva. Errata la tesi proposta dal Comune, secondo cui la predetta destinazione esclusiva sarebbe da contestare considerato che il terreno ricade in area che, ai sensi della strumentazione urbanistica vigente, è considerata edificabile. Infatti, la destinazione urbanistica del terreno non è oggetto di contestazione, mentre oggetto di discussione è la decisione del Ministero della Difesa in ordine all’utilizzo esclusivo o meno del bene a servizio delle esigenze di addestramento dei frequentatori della Scuola di Fanteria di Cesano. E, come detto, non esiste alcun elemento, neppure indiziario o indiretto, per dubitare di tanto, indipendentemente dalla edificabilità o meno dell’area. Infatti, anche ammettendo la edificabilità dell’area, ciò non esclude che il bene sia utilizzato in via esclusiva da una amministrazione statale per proprie finalità istituzionali.

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