Cinque anni per la prescrizione degli interessi sulle somme depositate

Errata la tesi secondo cui la prescrizione non decorrerebbe nel caso in cui il cliente non abbia richiesto l’annotazione sul libretto degli interessi maturati, principio valevole, invece, solo in ordine alla restituzione del capitale

Cinque anni per la prescrizione degli interessi sulle somme depositate

Cinque anni bastano per far cadere in prescrizione gli interessi maturati sulle somme presenti in libretti di deposito a risparmio. Questa la posizione dei giudici (ordinanza numero 25420 del 23 settembre 2024 della Cassazione), i quali hanno dato ragione al ‘Monte dei Paschi di Siena’ nel contenzioso col titolare di tre libretti al portatore (il primo risalente al 1980 e gli altri due risalenti al 1983). In ballo oltre 98mila euro, più gli interessi legali dall’apertura di ogni singolo libretto. I giudici d’Appello avevano dato ragione al titolare dei libretti, affermando che non si era prescritto il suo diritto a conseguire gli interessi maturati anteriormente al 2008 sulle somme depositate nei libretti di deposito a risparmio e argomentando che, nel deposito bancario, l’obbligo restitutorio della banca sorge, salvo il caso di un termine convenzionale di scadenza contrattuale, solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione d’esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo in tal modo sorgere il corrispondente obbligo della banca. Di parere opposto, invece, i magistrati di Cassazione, i quali osservano che, sì, nel deposito bancario l’obbligo restitutorio della banca sorge, salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto, solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo in tal modo sorgere il corrispondente obbligo della banca, ma, aggiungono, tale orientamento riguarda l’obbligo restitutorio della banca in ordine alla sola sorta capitale. Per ciò che riguarda gli interessi, va anzitutto osservato che l’obbligazione relativa è legata a quella principale da un vincolo di accessorietà soltanto nel momento genetico, mentre le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dai relativi atti interruttivi, con la conseguenza che, costituendo l’oggetto di una prestazione dovuta in base ad una causa debendi continuativa, tale obbligazione soggiace alla prescrizione quinquennale fissata dal Codice Civile. Laddove, tuttavia, essa attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un’unica obbligazione principale, si ha identità della causa debendi tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell’ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale. Al riguardo, la prescrizione quinquennale è prevista dal Codice Civile per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. La norma si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il contenuto della periodicità. Tornando alla vicenda oggetto del processo, s’applica la prescrizione quinquennale, chiosano i giudici di Cassazione, in quanto la richiesta di riconoscimento degli interessi corrispettivi, non accreditati sul libretto, e quindi non compresi nel saldo apparente da esso risultante, costituisce domanda autonoma rispetto a quella di restituzione della somma capitale contabilizzata. Invero, trattandosi di deposito bancario, non regolato in conto corrente, gli interessi sono annotati dall’istituto di credito, a fine periodo di capitalizzazione e al saggio convenuto contrattualmente ovvero a quello legale, su un conto individuale di deposito correlato al singolo deposito acceso, per poi venire annotati, alla prima occasione (prelievo, anche estintivo, o versamento, ovvero richiesta ad hoc), anche sul libretto. Impossibile, quindi, condividere l’ottica adottata in Appello, laddove si è erroneamente affermato che la prescrizione non decorrerebbe nel caso in cui il cliente non abbia richiesto l’annotazione sul libretto degli interessi maturati, principio valevole, come detto, solo in ordine alla restituzione del capitale. Pertanto, la mancata richiesta del pagamento degli interessi da parte del titolare del libretto non può precludere il decorso del termine quinquennale di prescrizione, in mancanza di un comportamento della banca incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, e dunque idoneo a valere quale rinunzia alla prescrizione.

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