Area inclusa nel centro storico tutelato come sito Unesco: stop all’apertura del fast-food
Confermato dai giudici il provvedimento con cui è stata negata la possibilità di far partire l’attività

Non è sufficiente, però, la mera illegittimità dell'atto pubblico a determinarne di per sé l'ipotizzata illiceità
In sostanza, la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore per causa a quest’ultimo non imputabile, tale da vanificare o rendere irrealizzabile la finalità di vacanza, costituisce autonoma causa di estinzione dell'obbligazione per il venir meno dell'interesse creditorio e della causa concreta del contratto