Ai medici iscritti alla specializzazione prima del 1991 spetta il risarcimento del danno per non essere stati retribuiti?
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato la problematica del risarcimento del danno causato dall'inosservanza delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, che escludono da tale risarcimento coloro che hanno avviato la specializzazione prima del 1991.

Il ricorso presentato da un gruppo di medici specializzandi si concentra sul chiedere un risarcimento per i danni derivanti da un ritardo nell’applicazione delle direttive europee sulla retribuzione durante la formazione medica. Questi medici che hanno completato la loro formazione tra il 1977 e il 1994 affermano di non aver ricevuto alcuna retribuzione durante il periodo di specializzazione, contrariamente a quanto richiesto dalle direttive europee del 1975 (75/362/CEE e 75/363/CEE) che impongono un'adeguata retribuzione per i medici in formazione. L'Italia ha implementato solo in parte queste direttive attraverso una legge del 1991, che i medici specializzandi considerano tardiva e insufficiente.
Il Tribunale di Roma ha precedentemente emesso una sentenza nel 2013 in cui ha concesso un risarcimento ad alcuni medici ricorrenti, ma ha respinto le richieste di coloro che avevano iniziato la formazione prima del 1983. Successivamente, la Corte d'Appello, nel 2020, ha accolto solo alcune richieste di risarcimento, respingendone altre in base alla tempistica della formazione.
I medici specializzandi affermano che la Corte d'Appello ha commesso un errore nell'applicazione della legge sul risarcimento, in particolare nell’utilizzare criteri superati per calcolare i danni, e che il risarcimento dovrebbe riflettere le perdite effettive subite a causa del ritardo nell’applicazione delle direttive.
Il caso è stato portato in Cassazione, che ha stabilito che coloro che hanno iniziato la specializzazione prima del 1991 in una disciplina non contemplata dalle direttive non possono chiedere allo Stato italiano il risarcimento per il danno derivante dall'applicazione tardiva delle direttive comunitarie del 1975, anche se successivamente la loro specializzazione è stata inclusa tra quelle riconosciute come conformi alle norme della Comunità europea (Cas. n. del 14 ottobre 2024).